Art. 53 c.c. (Godimento dei beni)

art 53 c.c.
art 53 c.c.

Art. 53 c.c. (Godimento dei beni)
Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso
temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalita’ delle
rendite. Gli altri devono riservare all’assente il terzo delle
rendite.

 

Video

 

il presente articolo, come tutti quelli del blog, verranno costantemente aggiornati ed arricchiti allo scopo di rendere il più attuali possibili le informazioni in essi contenute.

©Riproduzione riservata

 

Precedente Art. 52 c.c. (Effetti della immissione nel possesso temporaneo) Successivo Art. 54 c.c. (Limiti alla disponibilita' dei beni)